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Corte UE: compensazione dovuta per restrizioni al traffico aereo Sentenza storica da parte della Corte di Giustizia Europea Risarcimento aereo per i passeggeri che subiscono disservizi a causa della congestione del traffico Le compagnie aeree non potranno più negare automaticamente la compensazione ai passeggeri invocando generiche restrizioni del traffico aereo, tecnicamente ATC - Air Traffic Control (Controllo del Traffico Aereo). Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una sentenza che rafforza la tutela dei viaggiatori e restringe l'ambito delle cosiddette circostanze eccezionali. Con la sentenza resa nella causa C-108/26, i giudici europei hanno stabilito che una restrizione del traffico aereo non può essere considerata automaticamente una circostanza eccezionale tale da esonerare la compagnia aerea dal pagamento dell'indennizzo dovuto ai passeggeri in caso di un disservizio aereo. La decisione rappresenta un passaggio particolarmente rilevante nella giurisprudenza europea in materia di trasporto aereo, poiché chiarisce che i vettori non possono limitarsi a richiamare genericamente problematiche legate al traffico aereo per sottrarsi agli obblighi risarcitori. Sarà invece necessario dimostrare che l'evento che ha originato la decisione delle autorità aeronautiche presenti caratteristiche realmente eccezionali, estranee al normale esercizio dell'attività di trasporto e fuori dal controllo della compagnia. Secondo quanto emerge dalla pronuncia, i giudici europei hanno persino annullato, per la prima volta, una precedente decisione del Tribunale dell'Unione Europea pronunciata in via pregiudiziale, ritenendo che l'interpretazione fornita potesse compromettere l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione. La vicenda trae origine dal viaggio di una passeggera che nel luglio 2023 avrebbe dovuto volare da Smirne, in Turchia, a Varsavia, in Polonia. Il volo giunse a destinazione con oltre tre ore di ritardo. L'aeromobile impiegato per quella tratta aveva precedentemente effettuato un collegamento tra Katowice e Smirne, anch'esso interessato da un ritardo causato da una decisione di gestione del traffico aereo legata alle restrizioni dello spazio aereo di Ungheria e Romania adottate in conseguenza di condizioni meteorologiche avverse. Successivamente, una volta atterrato a Smirne, l'aereo fu inoltre interessato da un guasto tecnico che richiese oltre due ore per essere risolto. La passeggera aveva quindi richiesto l'indennizzo previsto dalla normativa europea, pari a 400 euro. Il giudice polacco chiamato a decidere la controversia aveva rilevato che, sottraendo dal ritardo complessivo il tempo imputabile alla decisione di gestione del traffico aereo, il volo sarebbe arrivato con meno di tre ore di ritardo, soglia oltre la quale scatta il diritto alla compensazione prevista dal Regolamento UE 261/2004. Da qui la richiesta di chiarimento ai giudici europei. La Corte di Giustizia ha preso una posizione netta, affermando che una decisione di gestione del traffico aereo non costituisce automaticamente una circostanza eccezionale. Secondo i giudici di Lussemburgo, le compagnie aeree si confrontano ordinariamente con questo tipo di provvedimenti nel corso della loro attività. Pertanto, per valutare se possa sussistere un'esenzione dall'obbligo di indennizzo, è necessario esaminare l'evento che ha generato quella decisione e verificare se esso sia realmente eccezionale, non inerente alla normale attività del vettore e sottratto al suo effettivo controllo. La Corte ha inoltre precisato che, quando il ritardo sia determinato sia da una circostanza eccezionale sia da ulteriori cause imputabili al vettore, il giudice dovrà distinguere le rispettive responsabilità e sottrarre dal ritardo complessivo esclusivamente il tempo effettivamente riconducibile all'evento straordinario. In altre parole, non basta richiamare genericamente una decisione dell'autorità di controllo del traffico aereo per negare la compensazione al passeggero. La compagnia deve dimostrare concretamente che la causa sottostante alla decisione possieda i requisiti della straordinarietà richiesti dalla normativa europea. La pronuncia assume particolare importanza perché limita uno dei motivi più frequentemente invocati dai vettori per contestare le richieste di compensazione. Da oggi, il semplice riferimento a restrizioni del traffico aereo non sarà sufficiente per escludere il diritto del passeggero all'indennizzo. Sarà invece necessario verificare caso per caso l'origine della misura e la sua effettiva natura eccezionale. Si tratta di un principio che rafforza ulteriormente l'impianto di tutela previsto dal Regolamento UE 261/2004 e che potrebbe incidere positivamente su numerose controversie riguardanti ritardi superiori alle tre ore. «Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei passeggeri europei - commenta Felice D'Angelo, ceo di ItaliaRimborso -. La Corte di Giustizia chiarisce il principio fondamentale che le compagnie aeree non possono sottrarsi automaticamente agli obblighi di compensazione limitandosi a richiamare generiche decisioni sul traffico aereo. Occorre dimostrare che all'origine di tali decisioni vi sia una circostanza realmente eccezionale e non riconducibile alla normale gestione operativa del trasporto aereo». Secondo D'Angelo, la pronuncia contribuirà ad aumentare la trasparenza nel settore: «Molto spesso i passeggeri si vedono respingere le proprie richieste di rimborso o compensazione sulla base di motivazioni poco chiare. Questa decisione rafforza il principio secondo cui l'onere della prova grava sul vettore, che deve dimostrare in modo concreto l'esistenza delle condizioni straordinarie previste dalla normativa europea». Il ceo di ItaliaRimborso sottolinea inoltre gli effetti pratici della sentenza: «La Corte conferma che ogni situazione deve essere valutata nel dettaglio e che i diritti dei passeggeri non possono essere compressi attraverso interpretazioni estensive delle circostanze eccezionali. È una decisione destinata a fare giurisprudenza e che potrà avere un impatto significativo su migliaia di casi di ritardo aereo in tutta Europa». «Invitiamo tutti i viaggiatori che hanno subito ritardi superiori a tre ore a verificare attentamente la propria posizione - conclude D'Angelo -. Questa sentenza dimostra ancora una volta come l'ordinamento europeo continui a rafforzare le tutele dei consumatori e come sia fondamentale non rinunciare ai propri diritti senza una verifica approfondita delle reali cause del disservizio».
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