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Si rifiuta di sottoporsi al test alcolimetrico: marocchino deferito in stato di libertà

Novembre 01, 2018 1635
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carabinieri etilometroA Francavilla Fontana, i Carabinieri del luogo, coadiuvati dai militari della Stazione di Villa Castelli, hanno deferito in stato di libertà un 40enne di nazionalità marocchina e residente a Sant’Elpidio (FM) controllato alla guida del proprio autocarro FIAT IVECO, poiché si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento al fine di verificare  la guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di alcool.

La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato ai fini della confisca e affidato a ditta autorizzata; si tratta, in sostanza, del trasferimento della proprietà dell’autocarro dal contravventore allo Stato.

La norma di riferimento per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza è l’art.186 del codice della strada: che punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, previste variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato, vi sono infatti tre soglie: la prima per valori superiori a 0,5g/l e non superiori a 0,8g/l (grammi/litro) contempla una sanzione di natura amministrativa pecuniaria con la depenalizzazione dell’illecito; la seconda con un tasso alcolemico superiore a 0,8g/l e non superiore a 1,5g/l integra una contravvenzione punita con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto; la terza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è punita con sanzioni congiunte dell’arresto e dell’ammenda comminate in misura maggiore rispetto alla seconda soglia.

Alle sanzioni più afflittive previste dalla terza soglia si aggiunge la confisca obbligatoria del veicolo –salvo che non appartenga a terzi- e la revoca della patente di guida. Il legislatore ha altresì previsto un aggravamento della pena, nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un sinistro stradale; ed ancora considerato l’allarme sociale connesso alle condotte che si verificano in orario notturno è stata prevista specifica aggravante che si applica nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza venga commessa tra le 22.00 e le ore 07.00. Ulteriore aspetto concerne l’obbligo di sottoporsi alle verifiche sanitarie, nel caso in cui si è coinvolti in un sinistro stradale ovvero quando emergono una serie di elementi psicofisici da cui si possa desumere lo stato di ebbrezza nonché la positività al pre-test fatto con l’etilometro.

Ultima modifica il Giovedì, 01 Novembre 2018 12:32
Redazione

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