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Mesagne. Randagi spadroneggiano nelle zone residenziali In evidenza

Luglio 26, 2018 2191
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cane corso randagioDopo le diverse segnalazioni che sono

giunte finalmente una foto che un residente è riuscito a scattare a uno dei cani che da diverse settimane vagano nella contrada Torretta-Palmitella alla ricerca di cibo. Nel loro girovagare, oltre a imbrattare le strade con i rifiuti che tirano fuori dalle relative buste che i cittadini posano in strada per essere ritirate dagli operatori, vi sono segnalazioni da parte di sportivi il cui peloso si è avventato. In un caso è stata sbranata una cagnetta. Solo non è provato che si tratti dello stesso animale che non ha collare di riconoscimento ma potrebbe appartenere a qualcuno che non si cura di lui. È bene ricordare che chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. Purtroppo il Comune di Mesagne non ha un accalappiacani bensì un tecnico esterno che valuta le situazioni denunciate ed eventualmente interviene per risolvere il problema. “Solo che in queste contrade residenziali non si è visto nessuno che possa intercettare e catturare tale animale”, hanno precisato i residenti. Al giorno d’oggi, si rinvengono sempre più spesso casi di cani che, dopo essere scappati da una zona recintata o da un cancello aperto o, più semplicemente, mentre sono a passeggio col proprio padrone per strada, aggrediscono e mordono altre persone o altri quadrupedi. In tali casi, servirà adoperare maggiori accorgimenti per la custodia del proprio cane, poiché si può incorrere nel rischio di esser condannati al risarcimento del danno e addirittura essere imputati in un processo penale. La responsabilità del padrone è prevista dall’articolo 2052 del codice civile secondo cui “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. In merito alla responsabilità penale, l’imputabilità non è più per l’omessa custodia di animali di cui all’articolo 672 del codice penale, ma per il più grave e nuovo reato di cui all’articolo 544-bis del codice penale, che prevede l’uccisione di animale qualora il proprio cane, senza museruola e non al guinzaglio, azzanni ed uccida un altro cane o, peggio, una persona.  

Redazione

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