Buoni fruttiferi postali. Poste Italiane Spa condannata a rimborsare interessi previsti sul retro dal 21° al 30° anno

Gennaio 18, 2019 1761

2019-01-18 090008Il Collegio di Napoli dell'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione adottata nella seduta del giorno 11/12/2018, ha affermato il principio secondo cui, per i buoni fruttiferi postali, sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, l'intestatario ha diritto a riscuotere gli interessi riportati sul retro dal ventunesimo anno in poi, poiché il timbro apposto ha mutato solo il rendimento dei primi due decenni.

Il risparmiatore, titolare di due buoni fruttiferi postali, emessi il 21/04/2018, si è rivolto allo sportello di Brindisi dell'Associazione Federconsumatori poiché si era visto respingere la richiesta di liquidazione degli interessi riportati sul retro.

L'Associazione ha provveduto a presentare il reclamo nei confronti di Poste Italiane SpA e poi successivamente ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, per il tramite dell'avv. Mario Presta, consulente legale di Federconsumatori.

L'Arbitro Bancario Finanziario ha così confermato il principio della prevalenza di quanto riportato sul buono fruttifero rispetto alle condizioni peggiorative indicate sul retro con timbro, in quanto si è instaurato il legittimo affidamento circa la volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi.

Poste Italiane Spa è stata condannata a rimborsare al risparmiatore gli interessi previsti sul retro dei due buoni, dal ventunesimo al trentesimo anno, circa 1.200 euro in più rispetto a quanto liquidato.

Il Presidente Federconsumatori Brindisi
Concetta Somma

Ultima modifica il Venerdì, 18 Gennaio 2019 09:02