Premesso che sia possibile beneficiare di:
* permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
* prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
* riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
* congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
Con circolare dell’ 8.07.2016, n. 127, secondo la Uil pensionati, l’Inps ha illustrato le istruzioni operative per le semplificazioni nella gestione dei benefici previsti in favore dei lavoratori gravemente disabili e dei lavoratori che assistono familiari affetti da disabilità grave, ma in particolare si prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione e la riduzione dei termini per il rilascio della certificazione provvisoria. I lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, senza che sia necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione. Si chiede però, l’inoltro di una nuova domanda di autorizzazione perché è indispensabile a poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, dei seguenti benefici: prolungamento del congedo parentale; riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale; congedo straordinario.
Se la comunicazione postale ha avuto buon esito, la Sede Inps territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.
In caso di assenza giustificata da validi motivi, la Uil pensionati territoriale di Brindisi informa che l’Inps precisa che sarà possibile procedere con una nuova convocazione.
Infine, il sindacato informa che ai fini degli ulteriori benefici, l’Istituto precisa che il lavoratore, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, potrà presentare una nuova domanda di autorizzazione per fruire del prolungamento del congedo parentale, dei riposi orari ad esso alternativi e del congedo straordinario, puntualizzando, in tale caso che la Sede Inps territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, invierà al lavoratore e al datore di lavoro una lettera di autorizzazione, con la precisazione che il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell’iter sanitario di revisione risultassero indebite.
Infatti, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, saranno recuperate le prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale, con conseguente invio delle lettere di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata. L’Istituto precisa inoltre, che si riduce da 90 a 45 giorni il termine per il rilascio della certificazione provvisoria. Nel caso tale termine venga superato, il cittadino che ha richiesto l’accertamento dello stato di disabilità in situazione di gravità, nel silenzio della Commissione competente, può procedere ad un accertamento in via provvisoria presso un medico specialista nella patologia denunciata. A tal proposito, l’Inps puntualizza che tale accertamento rimane efficace fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione. Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al sindacato Uil territoriale.